Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi per l’iscrizione al sistema (Art. 168, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).
A norma dell’art. 168 (Procedure di gara con sistemi di qualificazione) “Le Stazioni Appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema.”
Ad oggi, non sono stati adottati atti di istituzione di sistemi di qualificazione.
La Stazione Appaltante sta aggiornando il proprio “Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco telematico degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi, inclusi quelli di architettura e ingegneria e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”